Cancello ad alzata verticale: Frequently Asked Question ( F.A.Q )
Con le risposte a queste F.A.Q (Frequently Asked Questions) che sono letteralmente le “domande poste frequentemente”, la società SMOES s.r.l. si prefigge lo scopo di fare più chiarezza sulle normative attualmente in vigore in Italia (e nella Comunità Europea) che regolamentano l’installazione e l’automatizzazione di porte e cancelli (sia motorizzati che manuali).
Dedicare anche pochi minuti del Vs. prezioso tempo, può essere indispensabile per ognuno di Voi, al fine di acquisire le corrette conoscenze sulle abbastanza articolate e complesse normative di base che regolamentano la materia.
Il tutto inoltre, può rivelarsi utile anche per indirizzare l’acquirente verso un corretto acquisto.
Contiamo sulla Vs. partecipazione per evolvere questo documento, e rimaniamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi domanda o chiarimento che ci vogliate sottoporre.
Si, anche se trattasi di porte o cancelli manuali.
Bisogna comunque fare un distinguo tra le Direttive di Prodotto da Costruzione e la Direttiva "Macchine" a cui una porta o un cancello automatizzato possono rientrare.
È l'attestazione della conformità del prodotto alle Direttive Comunitarie applicabili fatta dal produttore. Non è da considerare un marchio di qualità.
Sì, per i prodotti che ricadono nel campo di applicazione di una direttiva specifica recepita nell'ordinamento italiano. È così, per esempio per i prodotti ai quali si applica la Direttiva "Macchine".
Sì, in quanto l'allegato I del D.Lgs. 17/2010 recita: "…ogni macchina deve recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni: ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario, designazione della macchina, marcatura "CE", designazione della serie o del tipo, eventualmente numero di serie, anno di costruzione, cioè l'anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione".
Si! La dichiarazione va conservata nel fascicolo tecnico ed una copia deve essere consegnata al proprietario.
La dichiarazione di conformità è l'assunzione formale della responsabilità da parte del costruttore della conformità della macchina ai requisiti stabiliti dalle direttive applicabili. Deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda o da una persona che ha delega notarile per firmare la dichiarazione.
Il fascicolo tecnico deve essere realizzato e conservato dal costruttore della macchina per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data di fabbricazione (data di installazione della porta o cancello motorizzato) e va messo a disposizione delle autorità competenti quando richiesto.
La norma EN 13241:2003+A2:2016 (norma armonizzata secondo le Direttive Prodotti da Costruzione e Direttiva Macchine) che è stata pubblicata sulla parte C398 della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 ottobre 2016. Dal 1 Novembre 2016 è iniziato il periodo transitorio in cui possono, indifferentemente, essere immessi sul mercato prodotti marcati ai sensi della vecchia UNI EN 13241-1:2011 oppure della nuova UNI EN 13241:2016, a discrezione del Fabbricante. Dal 2 Novembre 2017 l'applicazione è obbligatoria.
Si applica a tutti i tipi di porte, sia manuali che motorizzate, usate per il passaggio di persone e veicoli in ambienti industriali, commerciali e residenziali. Con il termine "porta" si intendono tutti i tipi di porte, portoni basculanti o sezionali, cancelli, barriere stradali, serrande ecc.
Tra le esclusioni troviamo: porte pedonali manuali inferiori a 6,25 m²; porte pedonali motorizzate (trattate da prEN 12650-1); porte taglia-fuoco (trattate da prEN 13241-2) e barriere usate solo per il passaggio di veicoli.
La norma specifica i requisiti di sicurezza e prestazionali delle porte; prescrive che il produttore dichiari queste caratteristiche; richiede l'esecuzione di prove per dimostrare tali caratteristiche (alcune con l'intervento di un organismo notificato).
Prescrive inoltre che il produttore tenga sotto controllo la propria produzione per assicurare che le prestazioni misurate sui campioni di prova vengano mantenute nella produzione corrente.
Per tutti i prodotti che rientrano in questa normativa, il costruttore o l’importatore deve obbligatoriamente rilasciare al cliente finale un attestazione di conformità alle citate Direttive.
Nella norma EN 13241:2003+A2:2016 è previsto che le procedure per l'attestazione di conformità di porte e cancelli industriali, commerciali e da garage devono essere svolte secondo il "sistema 3", così come definito nella Direttiva Prodotti da Costruzione.
Nel sistema 3 viene richiesto un "Organismo Notificato" per le prove iniziali di tipo sul prodotto.
L'organismo notificato è una parte terza, tipicamente un laboratorio di prove che ha ottenuto (in Italia) dal "Ministero delle attività produttive" notifica ed abilitazione all'attività' di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE (Direttiva Prodotti da Costruzione).
No; nessuno dei requisiti si applica direttamente agli automatismi, in alcuni casi ne sono comunque coinvolti indirettamente.
Le direttive applicabili a porte e cancelli motorizzati sono:
• Direttiva “Macchine” (89/392/CEE): recepita in Italia con il DPR 459 del '96; in vigore dal 21/09/1996;
• Direttiva Prodotti da Costruzione (89/106/CEE): recepita in Italia con il DPR 246 del '93, modificato dal DPR 499 del '97.
Le direttive applicabili ai componenti, in base alle diverse tipologie, sono:
• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/336/CEE): recepita in Italia con il D.Lgs. 476 del '92, e modificato dal D.Lgs. 615 del '96;
• Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del '77 e modificata dal D.Lgs. 626 del '96;
• Direttiva R&TTE (1999/5/CE): riguardante le apparecchiature radio e i terminali di telecomunicazione; recepita in Italia con D. Lgs 269 del 9 maggio 2001.
Il primo agosto 2002 sono state pubblicate, da parte dell’UNI le versioni in lingua italiana delle norme europee EN 12453 ed EN 12445 (datate novembre 2000), le quali hanno quindi, da quella data, ufficialmente preso il posto della vecchia norma italiana.
Le due norme trattano di “Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa – Sicurezza in uso di porte motorizzate”.
In particolare la UNI EN 12453 si occupa dei requisiti relativi alla sicurezza d’uso dei cancelli, mentre la UNI EN 12445 si occupa dei metodi di prova da applicare ai cancelli per dimostrarne la conformità ai requisiti richiesti dalla UNI EN 12453.
Deve in ogni caso esistere un "capo-commessa" che si assume il compito di rilasciare la dichiarazione CE di conformità; egli è quindi il responsabile del cancello automatizzato. Importante !!! È consigliato al capo-commessa di non assumersi la responsabilità di certificare una “macchina”, se un componente facente parte della stessa, fosse privo di regolare Dichiarazione di Conformità rilasciata dal costruttore.
Questo ad esempio potrebbe essere il caso di elettricista che riceve l’ordine di motorizzare un cancello, in cui la struttura in ferro fosse priva di regolare di Dichiarazione di Conformità rilasciata dal costruttore. In tal caso si diventa responsabili della “macchina”, senza avere però nel proprio fascicolo tecnico nessun documento o dichiarazione di ente notificato relativo alla struttura del cancello stesso. Pertanto in caso di infortunio l’ente accertatore potrebbe richiedere un documento di cui non si è in possesso.
In tutti gli ambienti soggetti al D. Lgs. 626/94 ora sostituito dal D.Lgs 81-2008, le autorità competenti hanno la facoltà di effettuare controlli. In generale in tutti gli ambienti, nei casi di motivata richiesta (infortunio, denuncia ecc.), le autorità competenti hanno comunque la facoltà di intervenire.
Si, se viene accertato il non rispetto delle Direttive Europee. In caso di infortuni queste sanzioni possono essere anche di carattere Penale, oltre che Amministrativo.
Il contratto di appalto, che regola il rapporto tra l'installatore/manutentore e il cliente, prevede a favore di quest'ultimo, un'azione per difformità e vizi dell'opera che si prescrive in 2 (due) anni dal giorno della consegna dell'opera stessa (art. 1667 codice civile). Per quanto riguarda la responsabilità per danno da prodotti difettosi, il costruttore è responsabile per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di fabbricazione (data di installazione della porta/cancello).
La manutenzione delle “macchine” (per cui anche le porte e cancelli automatici), deve essere eseguita secondo quanto previsto dal costruttore nel relativo piano di manutenzione, La manutenzione è a carico del proprietario che diviene l’unico responsabile di incidenti e danni per cattiva o mancata manutenzione. La società SMOES srl raccomanda che venga predisposto e attuato un piano di manutenzione, seguendo le istruzioni contenute nel manuale di manutenzione e seguendo le indicazioni della norma EN 12635.
Negli impianti di edifici dove è applicabile il D. Lgs. 626/94 ora sostituito dal D.Lgs 81-2008 è obbligatorio effettuare la manutenzione delle macchine.
Secondo il DPR 459/96 la manutenzione ordinaria e straordinaria non comporta l'applicazione della Direttiva Macchine ad un prodotto già messo in servizio prima del 21 settembre 1996. Viceversa se vengono eseguite operazioni di modifica del prodotto non rientranti nell'ordinaria e straordinaria manutenzione, l'intervento si configura come costruzione di una macchina nuova e quindi va applicato il DPR 459/96.
Occorre informare il proprietario dell'impianto circa le responsabilità, civili e penali, che derivano dal mancato rispetto della legge per lui stesso e per l'installatore. Prima di eseguire qualsiasi intervento sull'impianto occorre adeguarlo ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla legge.
Non è compito del manutentore apporre la marcatura CE sui componenti e sulla porta finita. Quando necessario, i componenti devono essere sostituiti con altri aventi funzioni e caratteristiche identiche.
L'utilizzo di componenti diversi potrebbe configurarsi come modifica della macchina e, pertanto, rendere necessario il suo adeguamento alle leggi/norme vigenti al momento della modifica.
L'unica eccezione riguarda i radiocomandi funzionanti con frequenze oggi assegnate ad altri servizi. in questo caso infatti è necessario sostituire i prodotti con altri che utilizzano frequenze ammesse.
La società SMOES srl suggerisce di rifiutare l'incarico dopo averlo adeguatamente informato dei rischi che corre.
Non esiste possibilità di ottenere liberatoria alcuna sia per il DPR 459/96 e sia per la legge 46/90; art.7: "Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte".
Sì, ai sensi della Direttiva “Macchine”. Sono esclusi gli impianti di automazione per portoni da garage per uso domestico in singole unità abitative e con comando non automatico se il produttore del kit di automazione dichiara che risponde pienamente ai requisiti della norma EN 60335-2-95